Corsi Post Graduate

Accademia Italiana Medicina Osteopatica

Al termine degli studi presso AIMO (Accademia Italiana Medicina Osteopatica) ho proseguito la mia attività all’interno dell’accademia come assistente prima e docente poi per il Dipartimento di Cranio-Sacrale, seguendo gli studenti del secondo anno full-time e part-time.

Dal 2014 ho poi intrapreso l’attività di tutor di tirocinio presso il CFTO (Centro di Formazione e Tirocinio Osteopatico), seguendo gli studenti del quarto e quinto anno full-time e part-time in preparazione all’esame clinico di abilitazione alla professione.

Infine dal 2016 faccio parte del Dipartimento di Ricerca come relatrice di tesi degli studenti che stanno conseguendo il titolo di BSc Ost.

Progetto Sport Therapy

Da maggio 2017 sono entrata a fare parte del neonato progetto “Sport Therapy“, all’interno del Centro Maria Letizia Verga presso la Clinica Pediatrica dell’Università degli studi di Milano Bicocca – Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua Mamma, ASST San Gerardo di Monza. Qui, ogni anno, vengono curati circa 80 bambini e adolescenti affetti da leucemia, linfoma o patologie del sangue che portano a trapianto di midollo osseo.

Il progetto di ricerca ha lo scopo di dimostrare che, attraverso un’attività fisica è possibile favorire il pieno recupero di questi pazienti, scongiurando l’elevato pericolo di patologie croniche legate alla sedentarietà e permettendo loro di reinserirsi al meglio, una volta guariti, nella propria comunità di appartenenza.

L’osteopatia si inserisce all’interno di questo progetto affiancando gli scienziati motori nella loro attività, attraverso una valutazione e il trattamento delle aree disfunzionali, di rigidità e dolore dei ragazzi nella fase riabilitativa.

Al Maria Letizia Verga inaugurato il Giardino della Sport Therapy

 

 

Percorsi Agrate

Il progetto Percorsi è nato nel 2013 da una collaborazione tra figure che operano in ambiti differenti, ma con uno scopo comune: il benessere della persona nelle prime fasi del suo sviluppo.

Siamo un team che, oltre alla figura dell’osteopata, comprende:

  • Due psicologhe e psicoterapeute che lavorano con bambini, ragazzi e le loro famiglie con un approccio di tipo Cognitivo-Comportamentale
  • Una psicomotricista che sostiene lo sviluppo globale del bambino, sotto il profilo motorio, comunicativo, relazionale, cognitivo e che attraverso il gioco facilita il bambino nel superamento di diverse difficoltà di sviluppo e di risposta all’ambiente esterno
  • Due logopediste che, oltre alla riabilitazione, si occupano della diagnosi dei DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento)
  • Una rieducatrice del gesto grafico e tutor dell’apprendimento AID che si occupa delle disgrafie e delle difficoltà di apprendimento

All’interno di questa equipe mi inserisco come osteopata pediatrica per affiancare le logopediste nella riabilitazione di deglutizioni atipiche, lavorando sui sintomi che ne derivano o sulle possibili tensioni meccaniche alla base. Inoltre nelle correzioni delle disgrafie l’osteopatia può aiutare sui dolori e rigidità ad arti superiori e cervicale derivanti da scorrette impugnature o posture.

Oltre alla collaborazione con le varie figure dell’equipe Percorsi amo lavorare su invio dei pediatri con i neonati che presentano plagiocefalia, torcicollo miogeno, coliche, reflusso, disturbi del sonno. Con i bambini più grandi approccio traumi, disturbi ortopedici, respiratori, digestivi. Lavoro insieme agli ortodonzisti per accompagnare il bambino nell’inserimento di espansori e apparecchi, ai fini di potenziarne l’efficacia e ridurre i sintomi associati (cefalea, cervicalgia).

Non da ultimo accompagno le donne in gravidanza nell’adattarsi al meglio ai cambiamenti che il corpo subisce, ridurre i sintomi dolorosi che possono comparire soprattutto nell’ultimo trimestre e preparare le strutture del bacino al parto.

Ost Monza

Il progetto di uno studio condiviso è nato nel 2013 al termine dei miei studi presso AIMO (Accademia Italiana Medicina Osteopatica). OstMonza si compone di un team che negli anni è arrivato a coinvolgere quattro osteopati con un bagaglio di esperienze professionali e personali differenti. Ciò per garantire la maggiore eterogeneità nel gruppo e per offrire al paziente una reperibilità e disponibilità anche a coprire eventuali urgenze per il maggior numero possibile di giorni e orari.

Nella mia attività presso OstMonza lavoro con tutte le fasce di età, collaborando con medici di base, pediatri, dentisti e gnatologi.

Amo seguire le donne in gravidanza e bambini dal momento della nascita e durante il loro percorso di crescita. Insieme ai dentisti accompagno bambini e ragazzi nell’inserimento di apparecchi ortodontici per favorirne gli effetti benefici e per ridurre sintomi quali cefalea e cervicalgia. Insieme alla figura dello gnatologo si eseguono test posturali per individuare il migliore spessore del bite e si effettua un lavoro preparatorio all’inserimento dello stesso per permettere al paziente di accettarlo meglio. Su invio dei medici di base prendo in carico pazienti con dolori cronici legati all’attività lavorativa, sportiva, all’età o a pregressi traumi per ridurre i sintomi e prevenirne la ricomparsa.

Molti altri sono gli ambiti di intervento dell’osteopatia. Per informazioni o ulteriori approfondimenti è possibile un effettuare un primo contatto telefonico o via email.

Prenota on-line (da giugno 2016)

Prenota qui una prima visita o un trattamento con l’osteopata Chiara Frittoli se il paziente ha un’età compresa tra 0 e 18 anni, o se si tratta di una donna in gravidanza.

Se sei un adulto puoi invece richiedere un appuntamento con l’osteopata Chiara Frittoli presso Ost Monza, Corso Milano 26A – 20900 Monza (MB).

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Disegno di Legge 3270

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N.3270

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e definizioni)

1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei princıpi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.

2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi  dell’articolo 2229 del codice civile, e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

3. L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.

4. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. Nell’ipotesi di lavoro dipendente, i contratti di lavoro collettivi e individuali contengono apposite garanzie per assicurare l’autonomia e l’indipendenza di giudizio del professionista, nonchè l’assenza di conflitti di interessi, anche in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 2.

(Associazioni professionali)

1. Coloro che esercitano la professione di cui all’articolo 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria,  senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni professionali garantiscono la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici, nonchè una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all’effettivo raggiungimento delle finalità dell’associazione.

3. Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta ai sensi dell’articolo 27-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, vigilano sulla condotta professionale degli associati e stabiliscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

4. Le associazioni promuovono forme di garanzia a tutela dell’utente, tra cui l’attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti, ai sensi dell’articolo 27-ter del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonchè ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti.

5. Alle associazioni sono vietati l’adozione e l’uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini o collegi.

6. Ai professionisti di cui all’articolo 1, comma 2, anche se iscritti alle associazioni di cui al presente articolo, non è consentito l’esercizio delle attivitàprofessionali riservate dalla legge a specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino il possesso dei requisiti previsti dalla legge e l’iscrizione al relativo albo professionale.

7. L’elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all’articolo 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 è pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della presente legge.

Art. 3.

(Forme aggregative delle associazioni)

1. Le associazioni professionali di cui all’articolo 2, mantenendo la propria autonomia, possono riunirsi in forme aggregative da esse costituite come associazioni di natura privatistica.

2. Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza e imparzialità.

3. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonchè di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l’operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell’esercizio dell’attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

Art. 4.

(Pubblicità delle associazioni professionali)

1. Le associazioni professionali di cui all’articolo 2 e le forme aggregative delle associazioni di cui all’articolo 3 pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Nei casi in cui autorizzano i propri associati ad utilizzare il riferimento all’iscrizione all’associazione quale marchio o attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e 8 della presente legge, osservano anche le prescrizioni di cui all’articolo 81 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

2. Il rappresentante legale dell’associazione professionale o della forma aggregativa garantisce la correttezza delle informazioni fornite nel sito web.

Art. 5.

(Contenuti degli elementi informativi)

1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalità e con le modalità di cui all’articolo 4, comma 1, la piena conoscibilità dei seguenti elementi:

a) atto costitutivo e statuto;

b) precisa identificazione delle attività professionali cui l’associazione si riferisce;

c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali;

d) struttura organizzativa dell’associazione;

e) eventuali requisiti per la partecipazione all’associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell’associazione, all’eventuale obbligo degli appartenenti di procedere all’aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo e all’indicazione della quota da versarsi per il conseguimento degli scopi statutari;

f) assenza di scopo di lucro.

2. Nei casi di cui all’articolo 4, comma 1, secondo periodo, l’obbligo di garantire la conoscibilità è esteso ai seguenti elementi:

a) il codice di condotta con la previsione di sanzioni graduate in relazione alle violazioni poste in essere e l’organo preposto all’adozione dei provvedimenti disciplinari dotato della necessaria autonomia;

b) l’elenco degli iscritti, aggiornato annualmente;

c) le sedi dell’associazione sul territorio nazionale, in almeno tre regioni;

d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta;

e) l’eventuale possesso di un sistema certificato di qualità dell’associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il settore di competenza;

f) le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui la presenza, i recapiti e le modalità di accesso allo sportello di cui all’articolo 2, comma 4.

Art. 6.

(Autoregolamentazione volontaria)

1. La presente legge promuove l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell’attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all’articolo 1, anche indipendentemente dall’adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all’articolo 2.

2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI ENISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.

3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell’attività e le modalità di comunicazione verso l’utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione.

4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l’informazione nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all’avvenuta adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI relativa alle attività professionali di cui all’articolo 1.

Art. 7.

(Sistema di attestazione)

1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, un’attestazione relativa:

a) alla regolare iscrizione del professionista all’associazione;

b) ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;

c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione;

d) alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’articolo 2, comma 4;

e) all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;

f) all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

2. Le attestazioni di cui al comma 1 non rappresentano requisito necessario per l’esercizio dell’attività professionale.

Art. 8.

(Validità dell’attestazione)

1. L’attestazione di cui all’articolo 7, comma 1, ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all’associazione professionale che la rilascia ed è rinnovata ad ogni rinnovo dell’iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La scadenza dell’attestazione è specificata nell’attestazione stessa.

2. Il professionista iscritto all’associazione professionale e che ne utilizza l’attestazione ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero di iscrizione all’associazione.

Art. 9.

(Certificazione di conformità a norme tecniche UNI)

1. Le associazioni professionali di cui all’articolo 2 e le forme aggregative di cui all’articolo 3 collaborano all’elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali, attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici o inviando all’ente di normazione i propri contributi nella fase dell’inchiesta pubblica, al fine di garantire la massima consensualità, democraticità e trasparenza. Le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità per i settori di competenza, nel rispetto dei requisiti di indipendenza, imparzialità e professionalità previsti per tali organismi dalla normativa vigente e garantiti dall’accreditamento di cui al comma 2.

2. Gli organismi di certificazione accreditati dall’organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

Art. 10.

(Vigilanza e sanzioni)

1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge compiti di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente legge.

2. La pubblicazione di informazioni non veritiere nel sito web dell’associazione o il rilascio dell’attestazione di cui all’articolo 7, comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili ai sensi dell’articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

Art. 11.

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall’attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10 non devono derivare nuovi o  maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministero dello sviluppo economico provvede agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigenti.

Principi

L’osteopatia si basa sui seguenti principi:

  • l’essere umano rappresenta un’unità funzionale dinamica, il cui stato di salute è influenzato da corpo, mente e spirito;
  • l’organismo possiede dei meccanismi di autoregolazione e tende naturalmente verso l’autoguarigione;
  • struttura e funzione sono interconnesse a tutti i livelli del corpo umano.

 

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La diagnosi strutturale e il trattamento manipolativo mirano a facilitare il processo di autoguarigione del corpo. L’applicazione di tale metodo si basa su diversi modelli che mettono in relazione struttura e funzione. Tali approcci terapeutici sono:

  • Modello biomeccanico: consente di ripristinare postura, equilibrio e un uso efficiente delle componenti muscolo-scheletriche le cui alterazioni possono andare a compromettere la funzionalità dinamica, aumentare il dispendio di energia, alterare la propriocezione, essere causa di dolore.
  • Modello circolatorio: affronta disfunzioni a livello della meccanica respiratoria, circolazione e flusso di liquidi corporei che possono compromettere la salute dei tessuti alterandone gli scambi di sostanze nutritive e di scarto.
  • Modello neurologico: permette di riequilibrare gli impulsi nocicettivi interagendo con il sistema nervoso autonomo. In particolare viene considerata la relazione tra i sistemi somatico e viscerale nel concetto di facilitazione spinale.
  • Modello biopsicosociale: affronta effetti e reazioni derivanti da stress biopsicosociali che possono influenzare la salute del paziente.
  • Modello bioenergetico: affronta fattori che possono alterare la produzione, distribuzione e il dispendio di energia, al fine di permettere al corpo di adattarsi meglio ad eventi stressogeni.